mercoledì 18 luglio 2012

Goodbye Stephen...

Un pensiero va all'indimenticato Stephen R. Coveymorto due giorni fa. Grandissimo  autore e esperto, a livello mondiale, sulle tematiche manageriali e di crescita personale. 

Il suo volume The Seven Habits of Highly Effective People è stato tradotto in moltissime lingue (titolo in italiano Le sette regole per avere successo, Franco Angeli, 2003) ed è uno dei testi più innovativi nel panorama della letteratura manageriale. 

Il volume costituisce un "metodo" che permette di aumentare la capacità di raggiungere i propri obiettivi personali e professionali, ma anche di sviluppare migliori relazioni private e di lavoro. A mio modesto avviso, volume che deve far parte della biblioteca di chiunque intende fare della formazione la propria "missione", ma anche di quanti pongono alla base del proprio percorso, personale e professionale, il concetto di miglioramento.

lunedì 16 luglio 2012

Parere della Commissione Europea sulla mediazione

La scorsa settimana, il servizio giuridico della Commissione europea ha presentato le osservazioni scritte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea che dovrà decidere sulla causa C-492/11, avente ad oggetto una domanda di pronuncia pregiudiziale presentata ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea dal Giudice di Pace di Mercato S. Severino relativamente ad una causa avente ad oggetto una controversia in materia di assicurazione.

Il parere della Commissione è stata “letta” in maniera diametralmente opposta, per cui mi sembra utile riportare un importante commento tratto da MondoADR, che consente di fare chiarezza sul punto.
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In considerazione della direttiva 2008/52/CE, letta alla luce dell’art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nelle sue conclusioni la Commissione suggerisce alla Corte di rispondere ai quattro quesiti del giudice di rinvio come segue.

OK ALLE SANZIONI PER LA MANCATA PARTECIPAZIONE

Conclusione della Commissione: "Tali sanzioni, non risultano tali da ostacolare o rendere particolarmente difficile l’accesso al giudice".

La Commissione approva senza alcuna incertezza le due sanzioni previste dal D.Lgs 28/10 derivanti dalla mancata comparizione senza giustificato motivo in quanto non ostacolano l’accesso al giudice.

NO ALLE SANZIONI DERIVANTI DALLA PROPOSTA DEL MEDIATORE QUANDO LA MEDIAZIONE E’ OBBLIGATORIA

Conclusione della Commissione: "osta ad una normativa nazionale quale quella oggetto della presente causa che assortisce il procedimento di mediazione di tipo obbligatorio di sanzioni economiche in grado di incidere sulla libertà delle parti di porre fine al procedimento di mediazione in qualsiasi momento e pertanto di limitare, in maniera sproporzionata, l’esercizio del diritto d’accesso al giudice".

Su questo quesito il parere della Commissione è più articolato e ritiene che "un sistema di mediazione quale quello istituito dal D.lgs. 28/2010, il quale prevede che il mediatore possa e a volte debba, senza che le parti possano opporvisi, formulare una proposta di conciliazione che le parti sono indotte ad accettare per evitare di incorrere in determinate sanzioni economiche, non é in grado di consentire alle parti di esercitare il diritto di decidere liberamente quando chiudere il procedimento di mediazione  e pertanto non appare in linea con la ricerca consensuale dell’accordo di mediazione" e prosegue "effettivamente  tale  meccanismo  appare  in  grado  di produrre un forte condizionamento delle scelte delle parti che sono spinte ad acconsentire alla mediazione (mettersi d’accordo amichevolmente o accettare la proposta del mediatore) e di conseguenza sono scoraggiate dall’introduzione del processo in sede giudiziaria.  Tuttavia, nel caso in cui tale meccanismo opera nell’ambito della mediazione di tipo facoltativo, il condizionamento da esso prodotto non appare tale da incidere sull’esercizio del diritto d’accesso al giudice. Nelle ipotesi di mediazione facoltativa, infatti,  sussiste  sempre la possibilità  per le parti di adire direttamente  il  giudice".

La Commissione commette una svista quando ritiene che il mediatore ”a volte debba” fare una proposta senza rilevare che l’ipotesi è prevista solo quando "le parti gliene fanno concorde richiesta" (comma 1, art. 11 del D.Lgs. 28/10).  In ogni caso, concordemente con il pensiero di moltissimi mediatori, ritiene che le sanzioni derivanti dalla mancata accettazione della proposta del mediatore, limitatamente ai casi di mediazione obbligatoria, possano limitare il diritto di accesso al giudice.

OK ALLA MEDIAZIONE OBBLIGATORIA CON UN TERMINE DI QUATTRO MESI.

Conclusione della Commissione: "non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede per l’esperimento della mediazione obbligatoria un termine di quattro mesi che in determinate circostanze sia destinato ad aumentare. Questa misura non appare tale da comportare un ritardo nell’introduzione e nella definizione di un successivo   giudizio    che   possa    essere   tale   da    risultare    manifestamente sproporzionato rispetto all’obiettivo di garantire una composizione più rapida delle controversie. Spetta, tuttavia, al giudice nazionale stabilire caso per caso se il ritardo che l’esperimento della mediazione obbligatoria comporta rispetto al diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva non sia tale da comportare una compressione dì questo diritto suscettibile di ledere la sostanza stessa del diritto".

Sul punto maggiormente controverso in Italia, la Commissione è molto chiara approvando la mediazione obbligatoria che abbia un termine di quattro mesi. Su questo punto la Corte di Giustizia si era già espressa favorevolmente sulla conciliazione obbligatoria nel settore delle telecomunicazioni. La Commissione ricorda che "l'art. 5,  comma  2,  della  direttiva 2008/52/CE fa salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzione, sia prima che dopo l’inizio del procedimento  giudiziario,  purché tale  legislazione non  impedisca  alle  parti  di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.>> Inoltre sottolinea che << riguardo alla mediazione obbligatoria, la Commissione ritiene che valgano le stesse considerazioni  in quanto, come il tentativo  obbligatorio di conciliazione extragiudiziale,  anch’essa persegue lo scopo di  ridurre  i tempi processuali  per  la risoluzione   delle  controversie  e  quello   di   far   diminuire   quantitativamente   il contenzioso    giudiziario,  migliorando indirettamente l’efficienza dell’amministrazione   pubblica. In questo  modo,  la  mediazione  obbligatoria,  pur ponendosi  come misura restrittiva  rispetto all’accesso  al giudice, è giustificata  dal fatto  che essa realizza legittimi obiettivi d’interesse  generale, tra cui quello  della composizione   più   rapida   delle   controversie,   che   é   fissato   specificatamente nell’interesse  delle  parti. La  mediazione  obbligatoria  appare  pertanto  come  una misura idonea e non manifestamente sproporzionata a perseguire i suddetti obiettivi".

RIMANDA AL GIUDICE NAZIONALE LA VALUTAZIONE CASO PER CASO SULL’ONEROSITA’ DELLA MEDIAZIONE

Conclusione della Commissione: "osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale come quella oggetto della presente causa che prevede una mediazione obbligatoria onerosa. Tuttavia, spetta al giudice nazionale stabilire caso per caso se i costi di una mediazione obbligatoria sono tali da rendere la misura sproporzionata rispetto all’obiettivo di una composizione più economica delle controversie".

In maniera opportuna la Commissione non censura a prescindere l’onerosità ma ritiene che il giudice nazionale deve valutare caso per caso quando l’onerosità della mediazione possa essere spropositata rispetto all’obiettivo della composizione più economica delle controversie. Infatti i costi effettivi della mediazione dipendono dalle indennità di ciascun organismo, che possono variare grandemente rispetto ai parametri del DM. Inoltre, la comparazione tra indennità di mediazione e contributo unificato è errata perché nel costo del giudizio deve essere ricompreso anche l’onorario del legale e dell’eventuale CTU che in giudizio è un obbligo e in mediazione una facoltà. In ogni caso dobbiamo rilevare che la Commissione incorre in un grave errore in quanto prende in considerazione solo le tabelle e i criteri del DM 180 e non come modificati dal DM 145 che ha ridotto ulteriormente le indennità e introdotto i tetti massimi (e non minimi). Inoltre una presunta gratuità della mediazione non sarebbe coerente con il principio della Direttiva per cui gli Stati devono assicurare la qualità del servizio di mediazione.


Sullo stesso tema riporto il link ad un altro interessante commento, tratto dal blog mediare senza confini.

giovedì 12 luglio 2012

Formazione dei mediatori: destinazione prossima-ventura?


Riporto il testo del mio intervento allo Speaker's corner della mediazione civile e commerciale. Io non potrò essere presente (per un sopraggiunto impegno) e il mio intervento sarà letto dall'Avv. Mario Tocci (che ringrazio per la disponibilità) :)
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Buongiorno a tutti. 
Esprimo innanzitutto il mio rammarico per non poter essere dei vostri, tuttavia esprimo la mia piena soddisfazione perché mi è stata data comunque la possibilità di "partecipare", sia pur "virtualmente", a questa importante manifestazione che da finalmente l'opportunità di dare voce a chi crede nella mediazione e se ne occupa in modo continuativo... In breve la "vive", ben oltre i comportamenti, gli atteggiamenti e le cose dette, ma soprattutto ascoltate, durante le varie sessioni (congiunte o separate che siano). La vive, perché cerca di farsene portatore durante la vita di tutti i giorni, in tutti i "teatri" in cui si trova coinvolto, nella sfera personale e professionale.

Prima di iniziare, un breve ringraziamento a chi ha reso possibile tutto questo, sperando che sia il primo di una lunga serie di eventi... E un personale ringraziamento all'Avv. Tocci, che ha dato la sua disponibilità (da me molto apprezzata) a condividere questo mio intervento.

Ho visto dal programma che ci sono anche altri ottimi relatori, amici prima ancora che colleghi, che faranno il punto sulla formazione, tema a me molto caro, visto che intorno ad essa (in buona compagnia insieme alla mediazione, ovviamente), sto investendo gli ultimi 15 anni del mio percorso professionale. Tuttavia, vorrei integrare le loro parole con alcune brevi considerazioni, che riguardano in particolare la formazione, dei mediatori ma soprattutto dei formatori. Questi ultimi infatti hanno a mio avviso un ruolo decisivo nello sviluppo del "sistema-mediazione", perché in un modo o nell'altro i potenziali mediatori nei corsi-base ed i mediatori già operanti (nei corsi di aggiornamento), passano tutti davanti a noi; in un certo senso, come formatori, in aula abbiamo davanti agli occhi il “futuro” della mediazione.

I requisiti formativi per i mediatori nella normativa europea ed italiana

La formazione dei mediatori è oggetto di particolari attenzioni a partire dalla normativa europea. Infatti, già il Libro Verde del 2002 aveva sottolineato che la padronanza delle tecniche essenziali alle Alternative Dispute Resolution (ADR) richiedesse una solida formazione. Inoltre la Direttiva comunitaria 2008/52/CE ha evidenziato l’importanza di un’adeguata formazione del mediatore, considerato il mezzo necessario per arrivare a una piena efficacia della mediazione. Il principio è ribadito nel “Codice europeo di condotta dei mediatori” del 2004 che ha dedicato l’intero art. 11 alla competenza e alla conoscenza del procedimento da parte di chi svolge attività di mediazione.

Per quanto riguarda invece la normativa italiana, l’art. 4.4.a del DM 222/2004 ha disciplinato i requisiti professionali dei conciliatori: infatti, fatta eccezione per i professori universitari in discipline economiche o giuridiche, i professionisti iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianità di iscrizione di almeno quindici anni e i magistrati in quiescenza (i c.d. “conciliatori di diritto”) per gli altri era necessario il possesso di una specifica formazione acquisita tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti pubblici, università o enti privati accreditati. Il risultato di tale previsione fu che i conciliatori con anzianità “quindicennale” (la maggior parte dei quali all’oscuro, o quasi, delle tecniche di negoziazione) dilagarono con ovvie ripercussioni sulla qualità dei procedimenti. Il decreto dirigenziale del luglio 2006 ha cercato di ovviare a queste difficoltà, stabilendo che i corsi abilitanti all’attività di conciliazione dovevano essere di 40 ore, di cui: non meno di 4 riservate alla valutazione; non meno di 16 alla pratica; per lo meno 32 riservate alla teoria.

Si arriva poi al Decreto del Ministero della Giustizia 180 del 18 ottobre 2010 (d’ora in poi DM 180), che prevede, art. 18.2.f, che la formazione dei mediatori debba avere una durata non inferiore alle 50 ore ed essere articolata in corsi teorici e pratici («sessioni simulate partecipate dai discenti») - senza tuttavia indicare per questi ultimi la durata minima - con valutazione finale di almeno 4 ore. Al punto successivo il DM 180 prevede per i mediatori anche un percorso di aggiornamento formativo di durata non inferiore a 18 ore biennali. Infine, l’art. 4.3.b dello stesso decreto (così come modificato dal DM 145/2011) prevede che, nello stesso biennio, il mediatore debba anche partecipare, in forma di “tirocinio assistito”, ad almeno venti casi di mediazione svolti presso organismi iscritti (che nei chiarimenti previsti dalla circolare ministeriale dello scorso 20 dicembre assume le caratteristiche di una specie di “uditorato", nel quale il tirocinante deve limitarsi a un’attività di osservazione del lavoro del collega senza intervenire, in nessun modo, nella procedura).

Ora, talvolta l’impressione è che il massimo che si riesce a fare in aula non è tanto formare alla mediazione, bensì riuscire a informare i partecipanti. Infatti, pur tenendo conto dell’aumento del numero di ore del corso - peraltro minimo - rispetto alla normativa del 2004, accade che, nei programmi proposti dagli enti di formazione, la parte teorica e normativa “assorba” spesso almeno l’80% del totale di ore. Per cui alla parte pratica si finisce per riservare solo un esiguo numero di ore di formazione, di gran lunga insufficiente rispetto alle esigenze dei partecipanti. In più, se consideriamo anche che nelle materie del percorso formativo previste dall’art. 18.2.f del DM 180 trovano poco spazio le tecniche di gestione dei conflitti e le modalità relazionali e comunicative, un numero elevato di partecipanti che impediscono spesso la continuità delle attività didattiche (soprattutto nella parte c.d. pratica), la provenienza quasi esclusivamente giuridica dei formatori, la mancanza di chiarezza su cosa debba intendersi per formazione teorica e pratica (infatti tra gli enti di formazione, i responsabili scientifici e gli stessi formatori ci sono talvolta profonde differenze rispetto ai significati), la mia impressione è che, alla fine, molti dei programmi sono orientati su una formazione di tipo essenzialmente normativo e di carattere prevalentemente nozionistico.

Serve questo tipo di impostazione? E se sì quanto, nel concreto? Nel film “Men in black III” uno dei protagonisti, l’agente K suggerisce a un giovane collega: “Non fare domande di cui non vuoi sentire le risposte…”. Chissà, forse questo suggerimento può tornare utile anche a proposito delle domande appena fatte...

Quali competenze per i formatori?

Il decreto del 2006 ha stabilito che i formatori fossero persone «in possesso dei requisiti di qualificazione professionale dei conciliatori» e che avessero «maturato esperienza almeno triennale quali docenti in corsi di formazione nelle materie giuridiche o economiche». «In sostanza docenti universitari in diritto processuale civile, canonico, internazionale privato o esperti nella teoria neoclassica della determinazione del prezzo in un mercato in equilibrio perfetto» (sottolinea l’amico Giovanni Matteucci in un articolo pubblicato su Altalex lo scorso mese di gennaio). La domanda è: Quanti di loro avevano sentito parlare di empatia, ascolto attivo e dinamiche della facilitazione (tanto per fare qualche esempio sugli argomenti relazionali e comunicativi) e/o di interessi e posizioni, migliori alternative all’accordo negoziato, creazione di opzioni negoziali, fasi della procedura di mediazione (sempre in tema di esempi, riguardo gli specifici argomenti relativi a negoziazione e mediazione), ma soprattutto... quanti di loro erano esperti negli aspetti legati alla gestione delle dinamiche d’aula?

Il mio timore, anche alla luce della mia esperienza come Responsabile scientifico di enti di formazione accreditati presso il Ministero della Giustizia, è che queste domande possano essere considerate valide anche alla luce della normativa attuale, che ha certamente innalzato i requisiti dei formatori, ma che tuttavia non risolve le perplessità riguardo la definizione delle loro competenze, dando per scontato che le docenze fatte (anche poche, visto che non è previsto un numero minimo) comportino automaticamente l’acquisizione di competenze di gestione d’aula.

Gli enti di formazione cercano sempre di “strutturare” il corso in maniera tale da utilizzare i “docenti giusti al posto giusto” (il Ministero della Giustizia ha sottolineato che siano previsti almeno due diversi docenti: uno per la parte teorica e uno per quella pratica). Tuttavia, alle volte si assiste ad un eccessivo “frazionamento” del corso, nel senso che nell’ambito delle 50 ore si registra un vero e proprio “turn-over” di docenti, con evidente mancanza di continuità e con il rischio di sovrapposizioni e ripetizione. In ogni caso questo non elimina la questione di fondo, ossia: quali specifiche competenze di formazione hanno i docenti sulla mediazione? Infatti, se è vero che in generale parlare di certificazione delle competenze dei formatori è sempre un argomento delicato e particolare, mi sembra, onestamente, che manchino specifiche competenze di gestione dei processi formativi.

Una logica che vedo spesso applicare è reperire “batterie di slides all’ultima moda da mostrare in sequenza”, senza un’adeguata analisi sulla progettazione dell’intervento formativo o  su quali potrebbero essere gli strumenti da utilizzare (spezzoni di filmati, role-play, esercitazioni, lavori di gruppo, simulazione, ecc.). Inoltre, ci si preoccupa ancora poco di “lavorare” sul gruppo di partecipanti, sul clima d’aula, sul necessario coinvolgimento di tutti, a partire dalle loro specifiche esigenze. In breve - anche confrontandomi con diversi colleghi – l’impressione è che, in generale, i docenti sulla mediazione civile e commerciale (teorici o pratici che siano) in realtà siano più “esperti dei contenuti” che formatori veri e propri (e comunque poco esperti nei processi formativi). Peraltro, nei requisiti del DM 180 non si parla di un numero minimo di ore di docenze effettuate, per cui, in linea teorica, è sufficiente che qualcuno abbia modo di partecipare a qualche convegno come relatore (soprattutto se organizzato da enti riconosciuti) per acquisire il requisito delle docenze.

Tutto ciò, a mio avviso, può incidere molto sulla qualità dei corsi (e quindi sulla preparazione dei mediatori e di conseguenza sulla qualità delle procedure di mediazione e, in ultima analisi, sulla qualità dell’intero “sistema), anche in considerazione del fatto che ai corsi partecipano persone con background i più diversi tra loro (anche se questa si rivela spesso una risorsa) e la capacità di facilitazione e di gestione dell’aula diventa una sfida - anche per i formatori con grande esperienza - e un vero e proprio valore aggiunto. Infatti, se è vero che nel 2011 le aule potevano dirsi più o meno omogenee (poiché la maggioranza dei partecipanti aveva una preparazione giuridica, 2 su 3 secondo le statistiche), oltre che piene fin quasi alla massima capienza potenziale di 30 persone - stabilito sempre dal DM 180, è altrettanto vero che nel 2012 i partecipanti ai corsi hanno competenze e professionalità diverse (commercialisti, ingegneri, architetti, geometri, medici, psicologi, sociologi, ecc.) e l’esigenza di “personalizzare” diventa al tempo stesso sempre più pressante e sempre più difficile.

Conclusioni

Concludendo, alla luce dell’esperienza acquisita, è possibile disegnare uno scenario per la formazione sulla mediazione? Intanto, tracciando un bilancio che sia il più possibile oggettivo, direi che, nonostante le difficoltà, se valutiamo con l’occhio rivolto al passato non possiamo non constatare comunque un miglioramento nella definizione dei requisiti e delle caratteristiche della formazione per i mediatori (per es. non ci sono più i “conciliatori di diritto” ed è stato allargato il campo dei potenziali mediatori - anche se quest’ultimo punto è stato oggetto di critiche per la mancanza, almeno stando all’opinione di alcuni, delle “necessarie” competenze giuridiche) e nella definizione dei requisiti per i formatori (per i teorici è stato previsto un numero minimo di contributi scientifici e per i pratici un numero minimo di mediazioni svolte).

In futuro auspico che, come miglioramento della situazione attuale, anche la formazione diventi un oggetto di attenzione specifica da parte del Ministero, soprattutto dal punto di vista di una migliore qualificazione professionale dei docenti, così come d’altra parte sta avvenendo anche per i mediatori. In fin dei conti la crescita degli attori principali del processo di formazione (nei quali consideriamo, ovviamente, anche gli enti di formazione e i Responsabili scientifici), può creare efficaci sinergie in vista delle crescita dell’intero sistema della mediazione. In tal senso un’occasione opportuna sarà sicuramente fornita dalla risoluzione 2011/2026 del Parlamento europeo (del settembre 2011) che ha sottolineato l’importanza di definire standard di qualità per la formazione dei mediatori e il loro accreditamento nell’Unione. La speranza è che questa “sensibilità” sulla formazione a livello europeo trovi il nostro paese pronto a fare il passo successivo. 

Il tutto nella logica di un grande negoziatore americano, il compianto Richard Holbrooke, il quale, prima di sedersi al tavolo delle trattative diceva al suo staff: «Bene, cosa abbiamo voglia di imparare oggi?». Io dico che se un grande esperto di negoziazione come lui si poneva, ogni giorno in ognuna delle trattative che hanno contraddistinto la sua carriera diplomatica, nella logica di migliorarsi continuamente, credo che possiamo farlo anche noi. In questo modo la formazione e la mediazione diventerebbero davvero ESEMPIO, davvero AZIONE. E dove c’è FORMA-MEDI-AZIONE non ci sono resistenze, culturali o di casta, anche le più potenti, che possano tenere il passo dell’innovazione e del cambiamento.

Ringrazio Mario, gli organizzatori dello Speaker's corner, le persone presenti, ma soprattutto ringrazio la mediazione, per la splendida opportunità che ci offre, tutti i giorni, di imparare qualcosa di nuovo.
Un caro saluto a voi tutti.
Stefano Cera

lunedì 9 luglio 2012

Il "mercato" della mediazione


Nei giorni scorsi nel blog della Camera arbitrale di Milano è comparso un post molto interessate sul “mercato” della mediazione in Italia. Uno primario, che riguarda l’offerta al pubblico effettuata dagli Organismi di mediazione, e uno secondario, che riguarda invece i singoli mediatori nei confronti degli organismi.

La riflessione dell’autore è che al momento la situazione sia squilibrata, a tutto vantaggio degli organismi, anche se l’affermarsi di una maggiore concorrenza fra gli organismi basata, soprattutto, sulla qualità possa portare benefici anche rispetto ad un crescente potere contrattuale per i mediatori.

Al momento preoccupa soprattutto la competizione tra gli organismi, che pur di avvicinare il maggior numero di clienti possibile ricorrono, talvolta, a una politica di “sconti-comitiva” (es. “offerte 80 euro tutto compreso” che girano nella zona di Roma – e non solo – ormai da tempo) che vanno a detrimento della qualità (la domanda è: quale professionista è disponibile a fornire – GRATIS - un servizio impegnativo, faticoso e stressante come quello del mediatore?) e possono avere effetti negativi su tutto il sistema in un periodo medio-lungo. Comprendo la necessità di far crescer il sistema, ma non possiamo dimenticare le esigenze dei mediatori.

Altro discorso interessante riguarda gli accordi commerciali con i quali gli organismi di mediazione offrono a soggetti quali ad esempio le banche o le compagnie di assicurazione, uno sconto sulle mediazioni appoggiate presso di loro. Questa pratica potrebbe offrire alcune criticità in merito alla percezione di terzietà e imparzialità del mediatore di un organismo che ha un accordo commerciale con una delle parti.

Il post si chiude con una considerazione sulla difficoltà, per i clienti, di valutare la qualità e le caratteristiche del servizio offerto, al di là delle informazioni ricavabili dai siti internet degli organismi. Dall’esperienza consolidata di altri paesi magari si potrebbero riprendere alcuni esempi (es. questionari da sottoporre preventivamente ai mediatori – anche se questa ipotesi mi sembra ancora remota per il nostro paese, ma anche “best practices” tra gli organismi, certificazioni di qualità, ecc.) per diventare un “valore aggiunto” rispetto ai potenziali clienti della mediazione.

Chiudo con una considerazione… credo che questi discorsi, sebbene ancora un po’ pionieristici, siano destinati a diventare di maggiore attualità, soprattutto a partire dal momento in cui, anche attraverso un crescente numero di procedimenti, il ruolo e la figura del mediatore sarà maggiormente consolidato. Speriamo presto, per i mediatori, per gli organismi, per tutto il “sistema” di mediazione…

venerdì 6 luglio 2012

Invio delle parti dal mediatore, ma con una precisazione


Condivido nel mio blog una notizia che ritengo molto interessante, ripresa dal blog Lex Formazione, riguardo un’ordinanza del Tribunale di Vasto con la quale il giudice ha inviato le parti al tavolo della mediazione, così come previsto dall’art. 5, secondo comma, del D. L.gs. 4 marzo 2010, n. 28.

La particolarità dell’ordinanza è che il giudice ha precisato che le parti dovranno rivolgersi ad enti “il cui regolamento non contenga clausole limitative del potere, riconosciuto al mediatore dall’art. 11, secondo comma, del D. Lgs. n. 28/10, di formulare una proposta di conciliazione quando l’accordo amichevole tra le parti non è raggiunto, in particolare restringendo detta facoltà del mediatore al solo caso in cui tutte le parti gliene facciano concorde richiesta”.

L’ipotesi di cui parla il giudice di Vasto mi sembra una sorta di compromesso tra la proposta così come prospettata dalla precedente normativa (d.lgs. 5/2003 e successive modifiche – proposta del mediatore solo se richiesta dalle parti) e la formulazione della prima bozza di quello che sarebbe diventato il decreto 28 (la controversia si doveva concludere o con l’accordo tra le parti o con una proposta del mediatore).

Se penso all’impostazione data dal nostro Legislatore (mediazione facilitativa che può evolvere verso forme valutative, così come riportato anche nella relazione illustrativa del D. Lgs. 28/2010), credo abbia senso l'impostazione del giudice di Vasto (seppure ritengo la proposta fatta autonomamente dal mediatore una “forzatura” rispetto alla volontà ed all’autonomia negoziale delle parti).

Tuttavia, è curioso ed interessante che, a fronte di un numero ancora basso di mediazioni delegate (il 2% circa rispetto al numero totale), il giudice in questione non solo invita le parti ad andare in mediazione ma addirittura presso organismi che prevedono la proposta autonoma del mediatore. In pratica, è come se avesse detto alle parti: "Non vi fate più vedere!".

Seriamente, credo che sia una notizia destinata ad aprire un dibattito. E chissà che non serva finalmente a discutere di un argomento ancora poco trattato (anche nei testi di molti autori italiani), ossia l’attività di “valutazione” del mediatore...